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Oggigiorno aziende, istituzioni e individui si servono di strumenti digitali innovativi che agevolano la semplificazione dei processi organizzativi e la gestione e la conservazione di molteplici categorie di informazioni.
Le banche dati rappresentano uno strumento particolarmente utile, poiché in grado di racchiudere in sistema di raccolta ben strutturato, grandi quantità di dati elaborati e processati al fine di rispondere a specifiche esigenze tecniche.
Il loro crescente impiego ha reso necessaria la definizione di una solida tutela giuridica al fine di preservarne l'integrità e impedirne utilizzi impropri o abusivi.
La tutela normativa delle banche dati
Sebbene si tratti di strumenti informatici, le banche dati rappresentano il risultato di un’attività di elaborazione e, qualora, soddisfino determinati requisiti, possono ricadere nell’ambito della protezione del diritto d’autore.
La tutela normativa delle banche dati rileva, infatti, sotto un duplice aspetto, quello "creativo" e quello "semplice". Ai sensi della normativa in tema di diritto d’autore (L. n. 633/1941), le banche dati che identificano “raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo” (art. 2 n.9 L. n. 633/1941) presentano un carattere creativo che si origina nella scelta o nella disposizione del materiale in esse contenuto.
In quanto tali, ricadono sotto la protezione delle opere autoriali (art. 1 comma 2 della L. n. 633/1941) e beneficiano della tutela del diritto d’autore che prevede una protezione fino a settanta anni dopo la morte del loro legittimo autore.
Le banche dati che, all’opposto, rappresentano dei meri "raccoglitori/elenchi digitali", tesi semplicemente a catalogare alcuni dati e informazioni, non rientrano nell’ambito di protezione del diritto d’autore.
Sebbene non siano soggette alla tutela sul diritto d’autore, ai “costitutori” di tali banche, ovvero ai soggetti che effettuano investimenti rilevanti per la loro costituzione, sono riconosciute tutele "minori" quali il diritto di vietare le estrazioni di dati, ovvero, il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della banca dati stessa (art. 102 bis comma 3 e 6 L. n. 633/1941). Detti diritti esclusivi sorgono al momento del completamento della banca dati e si estinguono trascorsi quindici anni dal primo gennaio dell’anno successivo alla data di realizzazione.
Le banche dati realizzate nell’ambito dei rapporti di lavoro
Qualora la realizzazione di una banca dati avvenga nell’ambito di un rapporto di lavoro, la normativa in tema di diritto d’autore (art. 12 bis L. n. 633/1941) attribuisce esclusivamente al datore di lavoro la titolarità dei diritti di utilizzazione economica ad essi riferiti. Al lavoratore dipendente o al collaboratore è riconosciuto un corrispettivo economico commisurato al contributo apportato all’attività di creazione.
L’attribuzione della titolarità di tali diritti al datore di lavoro è strettamente correlata alla circostanza che l’attività di realizzazione della banca dati avvenga nell'ambito dell’esecuzione delle mansioni o, comunque, su istruzioni impartite dal datore di lavoro o dal committente, salvo non vi sia pattuizioni contrarie tra le parti che diano luogo ad una deroga del principio sancito dalla normativa in tema di diritto d’autore.
Conclusioni
Al fine di individuare la corretta titolarità dei diritti di sfruttamento economico relativi ad una banca dati realizzata nell’ambito di un rapporto di lavoro, occorre verificare, in primo luogo, se l’attività di realizzazione della banca dati si qualifichi come sufficientemente "creativa".
Qualora la banca dati abbia caratteristiche tali da rientrare nell’ambito di tutela delle opere dell'ingegno, occorrerà verificare se contrattualmente l’attività di creazione dell’opera rientri nell’ambito delle mansioni assegnate al lavoratore o se sia stata negoziata una deroga al principio sancito dall’art. 12 bis L. n. 633/1941.
Tali principi non troveranno applicazione nel caso delle banche dati “semplici”, relativamente alle quali sarà necessario stabilire contrattualmente gli eventuali usi consentiti e le modalità di distribuzione delle informazioni, oltreché, stabilire se dare luogo ad un mera concessione d'uso dei diritti per un limitato periodo o ad una loro cessione.