Le opere dell’ingegno umano sono tutelate da legislazioni nazionali ed internazionali, tra le quali le più importanti a livello internazionale: la Convenzione di Berna del 1882 con la quale venne stabilito per la prima volta il riconoscimento del diritto d’autore tra tutti i paesi aderenti e l’accordo “TRIPs” del 1995 (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) con cui si è statuito che i paesi firmatari del Trattato devono tutti adeguarsi ai principi del diritto d’autore internazionale che riconoscono all’essere umano in caso di opere dell’ingegno i diritti che ne derivano.
Tuttavia esistono intelligenze artificiali in grado di creare progetti di business, opere artistiche letterarie e pittoriche e persino opere del design industriale.
Sorge quindi spontaneo chiedersi in questa ultima fattispecie a chi appartengano i diritti di proprietà intellettuale.
È bene considerare che non esiste ad oggi una norma che esplicitamente assegni la titolarità dei diritti ad una intelligenza artificiale, ma esistono alcuni casi che paiono fornire spunti utili e interessanti.
Il 21 dicembre 2021, la Legal Board of Appeal (Commissione giuridica di ricorso) dell’European Patent Office (Ufficio del brevetto europeo) ha rigettato il ricorso nei casi J 8/20 e J 9/20, stabilendo che, ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo (EPC), i diritti su un brevetto spettano solo all’essere umano.
Dello stesso orientamento paiono anche gli uffici d’oltreoceano lo USIPO statunitense e quello giapponese che non riconoscono diritti alla intelligenza artificiale perché essere non senziente.
D’altra parte, si rileva che i contenuti generati attraverso Chat -gpt su istruzione e indicazione dell’essere umano,, sarebbero “di proprietà” di quest’ultimo così come è dato leggere dalle sue condizioni d’uso e che in caso di “similarità di contenuti” la piattaforma non si ritiene responsabile. Tuttavia bisognerebbe approfondire se effettivamente esista un minimo contributo creativo umano, come prescrive la L. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore). Se cioè l’essere umano abbia istruito la macchina per poi rielaborane gli elementi generati, di fatto producendo contenuti “attraverso” lo strumento dell’intelligenza artificiale ottenendo un’opera dell’ingegno con un minimo di sforzo creativo autonomo.
Per quanto attiene gli aspetti relativi alla responsabilità civile dell’intelligenza artificiale causati a mezzo di questa, a settembre del 2022 Il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno presentato una Proposta di Direttiva relativa “all'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale all'intelligenza artificiale” in cui si stabilisce agli artt. 3 e 4 che per esserci responsabilità dell’essere umano che abbia utilizzato un sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio devono verificarsi le tre seguenti condizioni: 1) in primo luogo deve essere fornita la prova della non conformità a un obbligo di diligenza previsto dal diritto dell’Unione o nazionale; (2) il comportamento colposo dell’essere umano deve avere influito sull’output prodotto dal sistema di IA; (3) il danno è in rapporto “causa-effetto” con l’output generato dalla macchina.
In conclusione per comprendere diritti ed obblighi e quindi responsabilità dell’Intelligenza artificiale sia per quanto riguarda la proprietà intellettuale che per quanto riguarda la responsabilità per illecito civile non si può prescindere da una valutazione circa l’effettivo contributo umano che per certi versi perde la sua centralità per altri diventa creatore per interposta persona, anzi macchina.